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Modelli obbligatori per il bilancio degli enti del Terzo settore

Gli enti del Terzo settore che non svolgono l’attività di interesse generale in forma di impresa, neo iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, devono adottare i nuovi modelli obbligatori di bilancio contenuti nel D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro dopo il conseguimento dell’iscrizione al Registro. Il Codice del Terzo Settore prevede che il bilancio degli ETS sia composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Solo agli enti “minori” con ricavi e/o entrate inferiori a 220.000 euro annui è concessa la facoltà di adottare lo schema “semplificato” del rendiconto per cassa. Anche se gli schemi del bilancio e del rendiconto per cassa devono essere considerati “fissi”, è tuttavia possibile, in determinati casi, effettuare suddivisioni e/o raggruppamenti di voci da indicare obbligatoriamente all’interno della relazione di missione.


L’adozione degli schemi da parte degli ETS già iscritti ai registri previgenti delle ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle Associazioni di promozione sociale (APS) e trasmigrati al RUNTS doveva partire:

- dall’anno 2021 per gli enti che hanno esercizio sociale coincidente con l’anno solare;

- dall’anno 2020 per gli enti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Ciò in quanto i nuovi modelli di bilancio prescritti dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro sono stati resi obbligatori a partire dall’esercizio successivo dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

Tuttavia, successivamente, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 stabilendo che gli enti neo iscritti al RUNTS devono adottare i nuovi modelli dopo il conseguimento dell’iscrizione al Registro (alla domanda di iscrizione il “nuovo” ETS deve allegare gli ultimi due bilanci o rendiconti antecedenti alla qualifica di ETS, redatti ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e della disciplina di riferimento).

Quanto agli obblighi contabili e di bilancio, il Ministero divide gli enti non profit in due categorie:

a) gli ETS non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate uguali o superiori a 220.000 euro, i quali devono predisporre il bilancio secondo il principio di competenza, composto dai seguenti modelli:

- stato patrimoniale;

- rendiconto gestionale;

- relazione di missione;

b) gli ETS non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220.000 euro, i quali possono redigere il rendiconto per cassa secondo il principio di cassa, composto dal modello:

- rendiconto per cassa.

Per valutare se l’ente deve redigere il bilancio o il rendiconto per cassa si deve tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

Gli schemi del bilancio e del rendiconto per cassa devono essere considerati “fissi” anche se è concesso di modificarli:

- suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;

- raggruppando le voci quando il raggruppamento risulta irrilevante;

- eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono essere indicati all’interno della relazione di missione.

Per gli ETS che hanno nominato l’organo di controllo/revisore legale, occorre allegare al bilancio anche la relazione di tali organi (Ministero del Lavoro, nota n. 17146 del 15 novembre 2022).

Scopri Genya Bilancio ETS

Stato patrimoniale

Il documento riflette un’articolazione delle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale che ricalca essenzialmente gli schemi del Codice Civile in tema di bilancio delle società di capitali, salvo alcuni adattamenti correlati alla natura non profit dell’ente, in particolare per le voci Crediti, Debiti e Patrimonio netto.


Rendiconto gestionale

Ha lo scopo di informare i terzi sul risultato gestionale di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra entrate, proventi o ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio, l’andamento dei flussi finanziari (entrate e uscite e disponibilità liquide) delle attività istituzionali connesse allo scopo sociale compreso, facoltativamente, il valore delle attività dei volontari, il valore della beneficenza erogata, ecc.

Relazione di missione

In sintesi, il documento espone le poste di bilancio e cioè dei vari elementi positivi e negativi che compongono il bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione vanno indicati i principi e i criteri adottati nella redazione dei rendiconti ed inserite le eventuali modifiche operate alle voci di bilancio.

La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:

1) le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS (D.Lgs. n. 117/2017 e smi) richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del RUNTS in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;

2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

5) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale;

8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;

11) un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, del Cts che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

14) l'importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 CTS;

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;

17) la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;

18) l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L’analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;

19) l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;

20) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale;

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:

- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, CTS;

- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 CTS da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’ente;

24) una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’articolo 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lettera a), CTS.

L’ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.

Rendiconto per cassa

Il rendiconto di cassa evidenzia l’andamento delle uscite ed entrate del periodo annuale in cui sono state pagate o incassate (movimenti di cassa e di banca).

Come il rendiconto gestionale ha una struttura a sezioni contrapposte ed è suddiviso in tre sezioni.

La prima sezione è relativa alle entrate e uscite di carattere generale, la seconda è dedicata alle entrate ed uscite di natura patrimoniale (investimenti/ disinvestimenti patrimoniali) e finanziaria (erogazione/rimborso di finanziamenti), la terza sezione espone i saldi finanziari di cassa e banca.

È il caso di precisare che se un ETS opta per la soluzione semplificata lo deve fare integralmente, quindi, non può scegliere di fare il rendiconto per cassa e predisporre anche lo stato patrimoniale o predisporre la relazione di missione. La regola è che i regimi devono essere presi per blocchi e adottati integralmente.



tratto da IPSOA Quotidiano

Dottore commercialista in Macerata


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