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RENTRI: Il nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità.

Entrerà in vigore il 15 giugno 2023 il decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 il decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che riporta il regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);

d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152del 2006;

g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.


A cura della Redazione

IPSOA Quotidiano


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